Le Storie

…in riguardo dè rumori e parole inlecite che quivi si proferiscono senz’alcuno rispetto, fra l’allegrezza del vino…

Addì 30 aprile 1659

Li Molto Magnifici Capitani di Parte della Città di Firenze

Sentito Messer Giovanni Tamburini che in nome della signora Lucrezia Giorgini Gorini rappresentava al Magistrato Loro, come l’oste di Vinegia haveva affisso alcuni pali, paletti e pertiche né muri vers’oriente, e mezzogiorno d’una casa di detta signora sua principale, posta in Firenze in via detta del Corno, et appoggiatole di contro alla trave sopra il pozzo nella strada quivi contiguo haveva formata una capanna coperta di frasche e frasconi servendosi di detto sito ad uso d’osteria per ogni sorte di persone, in grave danno e pregiudizio non tanto del pubblico venendo per quella parte impedito il transito della strada, quanto della casa della suddetta signora Lucrezia et abitandovi, di essa, non solo perché con detta affissione vengono occupati, et indotta servitù in dette muraglie, contra la volontà della padrona, ma ancora in riguardo dè rumori e parole inlecite che quivi si proferiscono senz’alcuno rispetto, fra l’allegrezza del vino, e perciò concludendo domandava provvedersi opportunamente con quel più che volse soggiungerli.

Sentito quanto fu replicato in nome del suddetto oste di Vinegia.

Deliberarono et deliberando commessero et ordinorono a Pier Francesco Silvani, uno degli Aiuti dell’ingegnere, tratto secondo gli ordini, che visto e ricognosciuto la suddetta capanna e luogo della differenza, e sentite quivi le parti, referisca se sia stato o poss’essere lecito in futuro il tenere detta capanna, o pure detto oste deva essere condennato a remuoverla e ridurre il tutto al primo stato e forma.

E tutto mano

Francesco Raffaelli Cancelliere.

Molto Magnifici Capitani di Parte della Città di Firenze

Da esecuzione del decreto di lor Signorie Molto Magnifiche del dì 30 aprile prossimo passato nella causa della differenze in fra la signora Lucrezia Gorini attrice da una parte et … oste al presente alla osteria di Vinegia dall’altra.

Essendomi trasferito alla casa di detta signora Lucrezia Gorini per di dietro nel canto et angolo verso l’osteria per riconoscere quello e quanto dalle Signorie Loro Molto magnifiche per lor decreto mi veniva ordinato, et havendo con diligenza osservato il tutto, ho ritrovato qualmente il detto oste di propria sua autorità e senza alcuna licenzia né di detta signora Lucrezia Gorini padrona della casa, né meno del pigionale che vi habita, nell’angolo di detta casa per di verso ½ giro ha dirimpetto alla detta osteria ha posto, et affisso più pertiche e pali alli detti muri della casa di detta signora Gorini, da una parte et all’altra appoggiati alla trave che traversa il pozzo nella strada quivi contiguo e sopra ha posto più e diverse frasche e fattovi una costa. Si come tanto dalla parte di verso l’osteria a oriente quanto verso giorno parimenti vi ha fatto una parata con altre pertiche, paletti e frasche che venendo a formare come una stanza non solo inducono una servitù né muri di detta signora Gorini ma impediscono il transito della strada e passo che è tra detta casa della signora Gorina (sic) e il detto pozzo, e detto sito così ridotto per quanto ho veduto e sentito da più persone se ne serve detto oste per parte d’osteria, quivi dando da bere e mangiare a chiunque vi capita che però stante quanto sopradetto e considerato la disposizione delli statuti et ordini del Magistrato di lor Signori Molto Magnifici, e particolarmente la proibizione esistente nel libro della Luna sotto la rubrica de pena (…) a 247 a terga, e quanto in torno a ciò mi è parso di poter vedere e considerare, sentito il detto oste nel luogo della differenze con quanto vuolse dire e rapportare.

Referisco a Lor Signorie Molto Magnifiche come io son di parere che si debba ordinare e condannare al suddetto oste di Vinegia che prontamente levi via dette pertiche, pali e frasche e tutto quello e quanto egli ha messo e posto in detto sito e luogo, et il medesimo riduca nel pristino stato lasciando libere le dette muraglie della signora Gorina (sic), si come il passo della strada tra dette mura e pozzo quivi contiguo, e non ardisca più in futuro farci innovazione di sorta alcuna alla pena et arbitrio di Lor Signorie Molto Magnifiche, conforme dispone detto Statuto considerando il medesimo oste in tutte le spese della presente causa rimettendomi nel resto alla prudenza di Lor Signorie Molto Magnifiche alle quali faccio reverenza di casa il dì 12 maggio 1659.

Di Lor Signorie Molto Magnifiche, devotissimo servitore Pier Francesco Silvani.

(a margine: addì 15 maggio 1659 approvato dal Magistrato dei Signori Capitani di Parte).

(ASF Capitani di parte neri 1071)

Documenti originali

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